Mission

Contribuire a porre le fondamenta di un’unione sempre più ravvicinata fra il popolo italiano e i popoli delle città gemellate, nella comune convinzione di superare le differenze che ci dividono;

Creare autentici legami d’amicizia fra giovani di lingue e costumi diversi, sviluppando lo scambio fra cittadini con da temi d’interesse comuni per rafforzare la comprensione e il rispetto fra la nostra città e quelle gemellate;

Promuovere progetti
 che valorizzino l’idea del gemellaggio e favoriscano ulteriore sviluppo del movimento;

Promuovere la creatività nella definizione d’iniziative innovatrici, sviluppando manifestazioni a tema nel campo culturale, turistico, sportivo, sociale ed economico nell’interesse delle reciproche comunità.

Statuto

Art.  1
Per contribuire a migliorare le conoscenze sui contesti internazionali di natura politica, sociale e culturale, con particolare riferimento all’Europa, avendo ben presenti i bisogni dei cittadini ed i problemi del territorio, collocati nel contesto di un’azione di sensibilizzazione e di impegno comune per costruire un’Europa federata che valorizzi le identità civiche fondate sulle tradizioni municipali di libertà ed autonomia, è costituita in Fara in Sabina, l’ASSOCIAZIONE per i GEMELLAGGI, con atto costitutivo del 3 luglio 2008, promotrice delle iniziative di gemellaggio e di scambio tra i cittadini che valorizzino anche il ruolo delle famiglie tramite l’ospitalità ai cittadini dei Comuni partner.

Art. 2
L’Associazione ha la sede legale e amministrativa a Fara in Sabina (Ri), via G. Falcone snc, non ha fini di lucro e gli eventuali avanzi di gestione debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo articolo 3.

SCOPI e ATTIVITA’

Art. 3
Le finalità perseguite dall’Associazione sono:
contribuire a porre le fondamenta di una unione sempre più stretta fra il popolo italiano e i popoli destinatari dei gemellaggi, nella comune convinzione che il gemellaggio delle città è la speranza dei cittadini di porre fine, a livello comunale, alla scissione fra i popoli europei;
migliorare le conoscenze sui contesti politici, sociali e culturali internazionali ed europei e nella prospettiva di promuovere scambi d’ordine culturale, turistico, sportivo, sociale ed economico, nell’interesse delle popolazioni interessate;
creare autentici legami di amicizia fra giovani di lingue e costumi diversi, sviluppando lo scambio tra i cittadini, a partire da temi di interesse comuni, al fine di rafforzare sempre più la comprensione, il reciproco rispetto e l’amicizia fra gli abitanti di Fara in Sabina e quelli delle città gemellate, aprendo così la via all’intesa completa fra i popoli di tutte le nazioni;
promuovere progetti che diano slancio e valorizzino l’idea del gemellaggio e favoriscano l’ulteriore sviluppo del movimento dei gemellaggi;
promuovere la creatività nella definizione di iniziative innovatrici, sviluppando manifestazioni a tema relative ad iniziative di gemellaggio su scala regionale, a concorsi su temi inerenti ai gemellaggi, attività di gemellaggio di vasta portata relative a campagne o avvenimenti europei.

Art. 4
Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che di prestazioni gratuite.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 5

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantirne il funzionamento, l’Associazione dispone delle seguenti entrate:

  1. le somme conferite a titolo di liberalità dai soci;
  2. le somme conferite a titolo di oblazione, anche una tantum, dalle persone fisiche e/o giuridiche aderenti;
  3. dal contributo del Comune di Fara in Sabina, appositamente iscritto nelle poste del bilancio annuale.
  4. elargizioni o contributi che perverranno all’Associazione a qualsiasi titolo, da parte di enti pubblici e privati;
  5. di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi;
  6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
Il Consiglio provvederà al migliore utilizzo dei mezzi economici che perverranno all’Associazione.

Art. 6

L’Associazione non ha fini di lucro, quindi sono escluse distribuzioni di utili, proventi o di avanzi di gestione fra gli associati in alcun modo, indiretto e differito.
Il fondo comune costituito con le risorse di cui all’articolo precedente, non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.

Art. 7
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio il bilancio consuntivo e quello  preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

SOCI

Art. 8

Possono far parte dell’Associazione persone fisiche e giuridiche, Enti pubblici o privati, istituzioni scolastiche, associazioni, società sportive, imprese che, per la loro sensibilità alle motivazioni ed agli scopi statutari, si impegnano a sostenere l’attività dell’Associazione.
Gli associati si impegnano ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni prese a termini di esso dagli Organi dell’Associazione, si impegnano a dare la loro collaborazione all’Associazione, con spirito di solidarietà, per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.
Le persone giuridiche, gli Enti pubblici o privati, le istituzioni scolastiche, le associazioni le società sportive o le imprese, che aderiscono all’Associazione, esprimeranno la propria rappresentanza nominando un delegato.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 9

I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, a partecipare all’Assemblea con diritto di voto, ad accedere alle cariche associative.
I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

Art.10

Sulle domande di adesione si pronuncia il Consiglio dell’Associazione eletto dall’Assemblea, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
I Soci sono tenuti a versare all’Associazione, al momento in cui entrano a farne parte, una quota di adesione, il cui importo è fissato dal Consiglio di Amministrazione.
La qualità di Socio si perde per inadempienza agli obblighi di cui all’art.8, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio; contro tale deliberazione è ammesso ricorso all’Assemblea nel termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione.
Il recesso del Socio può avvenire, in ogni tempo, purché a mezzo comunicazione scritta.

ORGANI

Art.1

Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea e il Consiglio;

Art.12

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito; ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

ASSEMBLEA

Art.13

L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

Art.14

L’Assemblea Generale ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente dell’Associazione due volte all’anno: entro il 31 marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo, entro il 30 ottobre per la predisposizione del programma di attività per l’anno seguente; mediante avviso scritto, con l’o.d.g., inviato a ciascun Socio almeno 20 giorni prima dell’assemblea.
L’Assemblea Generale è convocata altresì ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza del  Consiglio lo ritengano opportuno e quando un quarto dei Soci lo richieda.

Art.15

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o da altra persona delegata dal Consiglio.
Spetta all’Assemblea:
a) fissare i programmi di attività dell’Associazione;
b) nominare i membri del Consiglio;
c) approvare il bilancio consuntivo nonché quello preventivo di ogni esercizio;
d) deliberare l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
e) deliberare l’esclusione dei soci;
f) deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio.

Art.16

Spetta all’Assemblea Generale Straordinaria deliberare su proposte di modifica al presente Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea Generale, Ordinaria o Straordinaria, vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci e in  seconda convocazione,  l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

CONSIGLIO

Art.17

L’Associazione è retta da un Consiglio composto da almeno 7 membri di cui:
uno è il Sindaco o un suo delegato
uno è eletto fra i consiglieri di maggioranza del Consiglio Comunale
uno eletto fra i consiglieri di minoranza del Consiglio Comunale
gli altri eletti dall’Assemblea dei soci

Il Consiglio resta in carica tre anni e può essere rieletto.
Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario e può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più Soci che non siano risultati eletti.
In via transitoria il primo Consiglio d’Amministrazione sarà costituito dai soci fondatori dell’Associazione.

Art.18

Il Consiglio, che si riunisce di norma una volta ogni due mesi, o tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due Consiglieri, provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari, secondo le direttive indicate dall’Assemblea generale dell’Associazione.
In particolare al Consiglio spetta:
a) predisporre il bilancio consuntivo in tempo per l’approvazione all’assemblea,
b) proporre l’attività e le iniziative dell’Associazione, sottoponendo il programma annuale all’Assemblea generale dei Soci dell’Associazione con il relativo bilancio preventivo,
c) di deliberare sugli argomenti che gli siano sottoposti dal Presidente,
d) fissare le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, stabilendone le modalità e la responsabilità di esecuzione e controllandone l’esecuzione stessa ed eventualmente redigendo un regolamento interno da sottoporre all’Assemblea,
e) deliberare sull’ammissione di nuovi componenti dell’Associazione,

Art.19

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio..
Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei membri che li compongono. La mancata partecipazione a tre adunanze consecutive costituisce motivo di decadenza dall’incarico
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art.20

Il Consiglio disporrà per la costituzione di Gruppi di Lavoro che operino per i singoli gemellaggi, già attivi o da attivarsi.
La composizione di tali Gruppi di Lavoro e la valutazione della loro attività, tale da giungere fino alla richiesta di decadenza di un gemellaggio, potrà essere stabilita con apposito Regolamento interno redatto dal Consiglio ed approvato dall’Assemblea.

PRESIDENZA

Art.21

E’ Presidente Onorario dell’Associazione il Sindaco del Comune di Fara in Sabina, in carica, o suo delegato, il quale:
coadiuva alla gestione dell’Associazione in tutte le sue manifestazioni e sovrintende al rispetto delle norme dettate dal presente Statuto;
svolge funzioni consultive, affiancando il Presidente in tutte le attività e manifestazioni;
rappresenta l’Associazione nelle sedi istituzionali;

Art.22

Il Presidente, nominato dal Consiglio, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l’Assemblea dei soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; inoltre:
convoca e presiede il Consiglio proponendo l’ordine del giorno da trattare;
firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
sorveglia il buon andamento amministrativo e gestionale dell’Associazione;
cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessaria;
provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio
adotta in caso d’urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo possibile al Consiglio.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito nelle funzioni dal Vice Presidente, eletto dal Consiglio nella prima seduta o, in assenza, dal membro anziano.

SEGRETERIA

Art.23

Il Segretario dell’Associazione è incaricato della direzione delle attività organizzate dall’Associazione e ne cura l’attuazione secondo le istruzioni del Consiglio.
Avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l’attività dell’Associazione, avrà cura, inoltre, dei verbali delle riunioni degli Organi.

Art.24

Il Segretario, nominato dal Consiglio, può essere scelto anche tra i Soci non eletti in Consiglio, in questo caso partecipa alle riunioni con voto consultivo.
Dura in carica quanto i Consiglieri e può essere riconfermato.

DURATA e SCIOGLIMENTO

Art.25

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
L’Assemblea indicherà la nomina di uno o più liquidatori nel rispetto delle norme del Codice Civile.
Il patrimonio dell’Associazione verrà devoluto ad altre associazioni a fini di utilità sociali.

 DISPOSIZIONI GENERALI

Art.26

Per tutto quanto non è contenuto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge e di diritto comune.

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